Articolo 6 della dichiarazione dei diritti umani
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Ogni individuo è soggetto di diritto, ovunque esso si trovi. Lo stesso ordinamento giuridico, l’insieme delle regole di cui le comunità si dotano, non esisterebbe senza questa centralità della persona. Personalità giuridica, dunque, è qui intesa come rispetto della persona, un diritto ontologico, proprio dell’essere umano in quanto tale.
Vi sono ancora tanti i casi al mondo in cui questo non avviene.
È dunque urgente sensibilizzare su questo tema tutte le comunità territoriali, nazionali e sovranazionali. Per un benessere diffuso e valore aggiunto per tutti.