Articolo 11 della dichiarazione dei diritti umani
1. Ogni individuo accusato di un reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie necessarie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetuato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Presunzione di innocenza e giusto processo. Sono questi i temi al centro del primo comma dell’articolo 11.
Qualunque persona è da presumersi innocente fino a quando, a processo ultimato, viene dichiarato colpevole. Un processo che deve essere giusto, ovvero in cui egli abbia avuto la possibilità concreta di difendersi, in un sistema che bilancia gli strumenti dell’accusa con quelli della difesa.
Il secondo comma, invece, richiama il principio di irretroattività della legge penale, sia per quanto riguarda il diritto nazionale che sovranazionale.Sono tutti principi di fondamentale importanza che contribuiscono a determinare il grado di evoluzione della civiltà.