Articolo 20 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un’associazione
L’associazionismo è parte considerevole e molto importante del tessuto economico e sociale della nostra e di tante altre Nazioni democratiche. Questo articolo dunque pone le basi per il riconoscimento internazionale dell’importanza del diritto di associazione perché sancisce che ogni persona ha il diritto di riunirsi o associarsi purché la riunione o l’associazione a cui aderisce abbia carattere pacifico.
Le associazioni, siano esse di carattere locale, nazionale o internazionale, sono forza essenziale, espressione di vitalità e creatività delle persone per le persone e come tali vanno tutelate e preservate dai governanti. Perché l’associazionismo è patrimonio di tutti.