Articolo 23 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell’impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro e alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, da altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Questo sancisce la centralità a livello internazionale e universale dei diritti legati al mondo del lavoro. In particolare il primo comma sancisce il diritto per l’individuo di scegliere liberamente l’impiego e di svolgerlo in condizioni soddisfacenti.
Nel secondo comma si stabilisce la parità di retribuzione a parità di lavoro, questione ancora oggi molto aperta e dibattuta, soprattutto per quanto riguarda la discriminazione di genere. Così come argomento discusso è quello relativo alla remunerazione equa e soddisfacente che assicuri all’individuo e alla propria famiglia una esistenza conforme alla dignità umana ed integrata ad altri mezzi di protezione sociale. All’ultimo comma si trova la tutela dei diritti sindacali.
Viene in mente l’articolo 1 della Costituzione Italiana “L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro” e il goal 8 dell’Agenda 2030: “Promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena e produttiva occupazione e un lavoro decoroso per tutti”. Inevitabile dunque che si apra la riflessione su quanto effettiva sia la piena applicazione di questo importante diritto che è Il lavoro, parte integrante del benessere della persona, che contribuisce alla sua dignità come mezzo di piena espressione.
Solo in questo modo si potrà favorire il cammino della civiltà.