Il diritto di proprietà

Articolo 17 della DICHIARAZIONE DEI DIRITTI UMANI
1. Ogni individuo ha diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.

L’articolo 17 tratta il diritto di proprietà: la possibilità per gli individui di essere proprietario di beni materiali o immateriali, mobili o immobili come case, terreni, denaro, brevetti, mezzi di trasporto, ecc… e di non esserne arbitrariamente privato.
È dunque un diritto che ha a che fare con la sfera socio-economica della persona e come tale è molto importante che si armonizzi con tutti gli altri diritti sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani: occorre dunque che tutta la comunità collabori affinché l’esercizio del diritto di proprietà non entri in contrasto con la libertà, la vita, la sicurezza e la dignità di ogni persona.

SARA CIRONE GROUP SRL SOCIETA’ BENEFIT

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